Previdenza e pensioni

    Portabilità dell'esonero anche per la parte residua

    In merito alla portabilità dell'esonero contributivo, di cui alla legge 205/2017, di Bilancio per il 2018, si chiede se la previsione inserita al punto 5, lettera b, comma 5, della circolare Inps 40/2018 - riguardante la non applicabilità dell'agevolazione qualora il precedente rapporto a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore, evidentemente durante tale periodo, pur non essendo esplicitato - vale anche nell'ipotesi di riassunzione di un lavoratore per il quale il precedente datore di lavoro abbia già fruito parzialmente dell'esonero, così come previsto al punto 6 della circolare citata. In altre parole, qualora il precedente datore di lavoro abbia fruito di due mesi di agevolazione (su un periodo di prova di tre mesi) e il lavoratore si dimetta, il datore successivo potrà comunque beneficiare dell'esonero?