Bonus edilizi

    Non agevolate le parti comuni di un solo soggetto

    Sono proprietario unico di un edificio costituito da sei unità immobiliari distintamente accatastate e, come persona fisica, posso beneficiare delle detrazioni di cui all'articolo 119 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari.Per quanto invece riguarda le parti comuni dell'edificio, mi trovo in difficoltà in quanto nella circolare 24/E/2020 leggo che «il superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio posseduto da un unico proprietario» mentre gli interpelli 137 e 139 del 2020, richiamando la circolare 13/E/2019, confermavano che, «qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni».

      Approfondimenti sul tema