Niente «comunione» per beni frutto di permute post eredità
Due fratelli, comproprietari di alcuni terreni a loro pervenuti per successione, stipulano con il Comune un contratto di permuta. Con la permuta i fratelli cedono e trasferiscono tali terreni al Comune, il quale, a sua volta, cede e trasferisce alcuni terreni di sua proprietà a un fratello e altri all'altro fratello. Nella permuta non è previsto alcun conguaglio, in quanto è esplicitamente dichiarato che «le parti convengono che la permuta viene fatta alla pari, senza conguaglio di denaro fra le stesse». Entrambi i fratelli sono sposati in regime di comunione dei beni, ma le loro mogli non intervengono all’atto, e nell'atto stesso nulla si dichiara riguardo al regime dei beni trasferiti. Uno dei due fratelli muore e si apre la sua successione. I terreni acquisiti con la permuta vanno inseriti in successione per l'intero - in quanto beni personali del defunto - oppure rientrano nel regime della comunione legale dei beni con il coniuge e, quindi, vanno inseriti in successione per la quota del 50 per cento?
Quesito con risposta a cura di
Vincenzo Pappa Monteforte
ProfessionistaProcedi con la lettura del Quesito
La lettura di Quesiti, anche nella modalità Free, è riservata agli iscritti al servizio dell'esperto risponde. Registrati per consultare questo contenuto.
OppureSCEGLI TRA LE NOVE AREE TEMATICHE O L'INTERO ARCHIVIO
CON L'ABBONAMENTO POTRAI:
- chiedere una conferma della validità della risposta alla luce delle eventuali modifiche intervenute;
- consultare le versioni precedenti delle risposte;
- salvare i tuoi preferiti;
- accedere allo storico dei tuoi quesiti nell'area personale e consigliare le risposte.
1 mese a9,00€Abbonati