Massaggiatori capi bagnini: quando la fattura è detraibile
Un professionista, che svolge l’attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, emette fattura con la sola denominazione di "studio massoterapico" (oltre a indicare i dati obbligatori previsti per la fattura: nome del titolare, indirizzo, partita Iva eccetera). Nell'intestazione della fattura non compare mai la denominazione "massaggiatore e capo bagnino" (Mcb), arte ausiliaria delle professioni sanitarie, ex articolo 1 del Rd 1334/1928. In presenza di prescrizione medica e pagamento tracciabile, la prestazione sanitaria può essere detratta, anche se in fattura compare solo la denominazione di "studio massoterapico"?
Quesito con risposta a cura di
Marcello Tarabusi
ProfessionistaProcedi con la lettura del Quesito
La lettura di Quesiti, anche nella modalità Free, è riservata agli iscritti al servizio dell'esperto risponde. Registrati per consultare questo contenuto.
OppureSCEGLI TRA LE NOVE AREE TEMATICHE O L'INTERO ARCHIVIO
CON L'ABBONAMENTO POTRAI:
- chiedere una conferma della validità della risposta alla luce delle eventuali modifiche intervenute;
- consultare le versioni precedenti delle risposte;
- salvare i tuoi preferiti;
- accedere allo storico dei tuoi quesiti nell'area personale e consigliare le risposte.
1 mese a9,00€Abbonati