La fatturazione per il trasporto aereo internazionale di merci
Una compagnia aerea estera, con stabile organizzazione in Italia, effettua il trasporto di merci internazionale dall’Italia verso Paesi extra-Ue, per conto di spedizionieri che hanno sede in Italia con codice Ateco 52.29.10. Marginalmente, il trasporto aereo internazionale di merci viene eseguito per conto di società di trasporti su strada, con codice Ateco 49.41.00, che vengono incaricate dai loro clienti italiani di trasportare la merce verso Paesi extra-Ue. Dal 1° gennaio 2022 l’ordinamento interno ha recepito quanto previsto dagli articoli 144 e 146 della direttiva 2006/112/Ce, che ha comportato la modifica della normativa nazionale Iva. Alla luce delle modifiche si chiede se: - le fatture emesse dalla compagnia aerea nei confronti degli spedizionieri con codice Ateco 52.29.10 possono fruire della non imponibilità ai fini Iva, ex articolo 9, primo comma, n. 2, del Dpr 633/1972; - le fatture emesse dalla compagnia aerea nei confronti dei trasportatori con codice Ateco 49.41.00 sono escluse dalla non imponibilità e sono quindi da assoggettare a Iva.
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