La cessazione del servizio di depositario delle scritture
Introducendo il comma 3-bis nell'articolo 35 del Dpr 633/1972 (decreto Iva), l'articolo 4 del Dlgs 1/2024, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari», rende possibile la comunicazione di cessazione del servizio di depositario delle scritture contabili, qualora il cliente (divenuto ex cliente) non provveda in 30 giorni. L'ex depositario, nei successivi 60 giorni, dopo avere avvisato il contribuente con Pec o raccomandata, può provvedere in proprio, comunicando telematicamente la cessazione dell’incarico. Da tale momento, si presume che il luogo di conservazione delle scritture contabili sia il domicilio fiscale del contribuente. Questa comunicazione, così strutturata, va utilizzata per comunicare le interruzioni di tenuta delle scritture contabili dal 2024 in poi. In caso di interruzioni avvenute prima del 2024, e per le quali l'ex cliente non ha provveduto a comunicare il cambio di depositario delle scritture, questa comunicazione può essere ugualmente utilizzata, ancorché siano trascorsi mesi o addirittura anni?
Quesito con risposta a cura di
Massimo Ianni
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