L'eliminazione a posteriori della «ruralità» non garantisce il 110%
Un soggetto fornisce la documentazione per una pratica di cessione di un sismabonus 110% su un'unità immobiliare C6. Le fatture e i bonifici sono intestati a lui, comodatario dell'immobile che è di proprietà del padre titolare di partita Iva agricola attiva e che attualmente non versa contribuzione. L'immobile è oggetto comodato registrato unitamente ad altri 2 immobili classificati A/2 (dove risiedono rispettivamente padre e figlio) e altro C/6. Il permesso di costruire (rilasciato a entrambi) recita: «Ristrutturazione con miglioramento sismico pertinenza immobile ad uso abitativo»; non vi sarà cambio di destinazione d'uso e l'unità in questione resterà pertinenza C/6. Dalla visura catastale trovo annotazioni sugli immobili che attestano i requisiti di ruralità dal 2011 (infatti non risultano versamenti Imu da parte del padre). Gli immobili in questione possono essere considerati rurali strumentali e quindi non ammessi al 110 per cento? Il tecnico propone, se necessario, la cancellazione retroattiva dei requisiti di ruralità, a partire dal comodato, per perdita dei requisiti. Q§uesta cancellazione è sufficiente a garantire l'accesso al 110 per cento?
Quesito con risposta a cura di
Silvio Rivetti
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