Ingaggio di esperti a scuola, i limiti per spesa e compensi
Con l’articolo 1, commi da 342 a 354, della legge di Bilancio per il 2023 (n. 197/2022), vengono ridefiniti i limiti e le diposizioni inerenti all’applicazione delle prestazioni occasionali attraverso modifiche puntuali all’articolo 54-bis («Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale») del Dl 50/2017, convertito in legge 96/2017. Queste modifiche si applicano anche alle scuole che si avvalgono di esperti esterni reclutati tramite bandi Pon-Fse (programma operativo nazionale-fondo sociale europeo) e sottoscrivono contratti di prestazioni occasionali? C’è il limite - a decorrere dal 1° gennaio 2023 - del compenso annuo non superiore a 10mila euro e, per l’esperto, esiste il limite di 2.500 euro per le prestazioni rese complessivamente a favore dello stesso “utilizzatore”? Che cosa succede se, eventualmente, l’istituzione scolastica e/o l’esperto superano tale compenso annuo?
Quesito con risposta a cura di
Matteo Lazzerini
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