Il trattamento economico nel passaggio tra ministeri
A seguito di un concorso pubblico, ho prestato servizio come funzionario (area III) in un ministero (comparto Funzioni centrali) dal marzo 2012 all’agosto 2022 (profilo funzionario amministrativo-contabile). La mia posizione economica è stata F1 fino al 31 dicembre 2015 e, a seguito di procedura interna di progressione economica, è passata a F2 dal 1° gennaio 2016 al 22 agosto 2022. A seguito di un altro concorso, sono transitata nel 2022 in un altro ministero (medesimo comparto Funzioni centrali), sempre come area III, ma con differente profilo. Il bando prevedeva la posizione economica F1. Vorrei sapere se, in base alla legislazione vigente, nel passaggio alla nuova amministrazione è possibile conservare l’anzianità di servizio e dunque mantenere la posizione economica conseguita nell’amministrazione di provenienza (ossia F2). Preciso, per completezza, di avere conseguito la posizione economica F2 quando le due amministrazioni in questione costituivano ancora un unico ministero (separazione risalente al 2020), e aggiungo, infine, che ho rinvenuto un riferimento che impedirebbe un regresso nel trattamento economico del dipendente nell’articolo 1, comma 458, della legge 147/2013, di Stabilità per il 2014.
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