Il Tfr arretrato e la tassazione di rivalutazione e interessi
In seguito alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente avvenuta il 30 novembre 2000 (per fallimento del datore di lavoro), il dipendente, nel 2014, riesce a ottenere dall'Inps la liquidazione del Tfr, le differenze retributive e l'indennità di mancato preavviso, oltre a interessi e rivalutazione. L'agenzia delle Entrate, nel liquidare l'imposta dovuta, applica il disposto normativo del Dpr 917/1986 previsto per il Tfr maturato al 30 novembre 2000. L'aliquota media determinata sul reddito di riferimento viene applicata anche sugli interessi e sulla rivalutazione erogati.Secondo me, però, sugli interessi e sulla rivalutazione andava applicata la tassazione separata calcolata secondo il principio di cassa, e cioè utilizzando l'aliquota media determinata in base al disposto normativo vigente nel 2014, anno di erogazione delle somme, e non applicando l'aliquota media sul Tfr maturato nel 2000. Qual è il parere dell'esperto?
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