Tributi locali

    Il sistema sanzionatorio sull'imposta di soggiorno

    AM

    Vorrei un chiarimento che riguarda l'imposta di soggiorno. Il regolamento di un ente (con sede in Piemonte) prevede che l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione/ comunicazione mensile del totale degli arrivi, delle presenze mensili sia sanzionata con una pena pecuniaria da 25 a 500 euro ex articolo 267/2000. Al procedimento si applicano le disposizioni della legge 689/1981. L'ente deve, quindi, procedere alla contestazione tramite verbale di accertamento ed eventuale successiva ordinanza-ingiunzione (se il gestore non paga), o può notificare un avviso di accertamento esecutivo, eventualmente irrogando questa sanzione insieme con quella per tardivo/ parziale versamento del 30% dell’importo non pagato (per le quali il regolamento prevede che si applichino le disposizioni del Dlgs 471/1997)? Dato che, a partire dal 2020, il gestore è diventato “responsabile del pagamento dell’imposta” e, quindi, parte del rapporto tributario, è possibile irrogare tutte le sanzioni (per omessa comunicazione/dichiarazione o tardivo/omesso/parziale pagamento) con un unico avviso di accertamento esecutivo, ex legge 160/2019? Invece, l’omessa dichiarazione annuale e cumulativa, da presentare telematicamente all’agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell’anno successivo, è sanzionata dall'Agenzia stessa?