Il riparto per il rifacimento del lastrico a uso esclusivo
In caso di rifacimento di un terrazzo di copertura di proprietà esclusiva, il criterio di ripartizione previsto dall'articolo 1126 del Codice civile (1/3 e 2/3) si applica anche agli oneri professionali - come il compenso extra all'amministratore, i compensi agli ingegneri per il capitolato e per le pratiche, comprese quelle necessarie per il bonus energetico eccetera - e agli oneri accessori (come i diritti e i bolli da versare al Comune, la tassa per l'occupazione suolo, la pratica per i ponteggi), oppure questa tipologia di spese va ripartita ex articolo 1123 del Codice civile, ossia in base ai millesimi di proprietà?
Quesito con risposta a cura di
Matteo Rezzonico
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