Il doppio «compito» del Rti porta al rischio di conflitto
Si fa riferimento a una procedura aperta di gara sopra soglia europea per l'affidamento, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. In questo contesto, è ammessa la partecipazione, secondo il Codice degli appalti (Dlgs 36/2023), di un raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) costituito da professionisti che hanno partecipato, per conto della stazione appaltante, alla stesura del progetto esecutivo relativo all'opera per la quale sono richiesti i servizi oggetto di gara citati?
Quesito con risposta a cura di
Francesca Petullà
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