Sicurezza sul lavoro

    I ruoli e le responsabilità in cantieri con spazi confinati

    L’articolo 3, comma 2, del Dpr 177/2011, relativo agli ambienti sospetti d’inquinamento o confinati, impone al datore di lavoro committente di individuare «un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e f) (del medesimo decreto, ndr), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente». Fatta questa premessa, in un cantiere in cui si svolgono lavori edili o d’ingegneria civile - e, come tale, soggetto alla disciplina del capo I del titolo IV («Cantieri temporanei o mobili») del Dlgs 81/2008 -, in cui sono stati designati il Csp (coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione) e il Cse (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione), e dove si dovrà operare anche all’interno di ambienti sospetti d’inquinamento o confinati, il committente deve individuare un rappresentante, come previsto dall’articolo 3, comma 2, del Dpr 177/2011, oppure tali funzioni possono essere svolte dal Cse?