Gli accantonamenti per rischi da parte delle case di cura
Il decreto del Mimit (ministero delle Imprese e del made in Italy) 12 dicembre 2023, n. 232, disciplina, in particolare agli articoli 9, 10, 11 e 12, l’obbligo - per le case di cura che ricorrono alle forme di assicurazione analoghe ai contratti di assicurazione (assumendo a proprio carico, totalmente o parzialmente il rischio del risarcimento danni) - di effettuare, nei prossimi bilanci di esercizio, appositi accantonamenti per rischi. In particolare, è previsto l’obbligo di costituire due specifici fondi rischi: uno a fronte dei rischi di eventuali richieste di risarcimento e l’altro a riserva dei risarcimenti richiesti e non ancora definiti. Tali obblighi impongono alle case di cura interessate di effettuare specifici accantonamenti di oneri, a carico dei prossimi bilanci. Tuttavia, non essendo intervenuta alcuna modifica alla normativa tributaria sulla determinazione del reddito d’impresa, a norma dell’ultimo comma dell’articolo 107 del Tuir, Dpr 917/1986, si chiede se gli oneri scaturenti dagli obblighi citati non saranno fiscalmente deducibili e comporteranno, quindi, una ulteriore tassazione a carico delle case di cura.
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