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    Fattura ricevuta in «reverse» da integrare con codice TD1

    La risposta al quesito 454 dell'Esperto risponde 8 del 25 febbraio 2019 («Fattura ricevuta in "reverse" da integrare con codice TD20») ritengo non sia esatta in quanto, a parte il riferimento al provvedimento 89757 del 30 aprile 2018, ritengo più giusto parlare della circolare 13/E/2018. La risposta è esattamente contraria a quella data dall’agenzia delle Entrate durante l’incontro organizzato con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec), nel quale sono stati forniti parecchi chiarimenti in materia di fatturazione elettronica. Al quesito posto dal Cndcec (le autofatture da emettere per integrazione degli acquisti interni in reverse charge ex articolo 17, comma 6, del Dpr 633/1972 devono riportare nel campo "tipo documento" il codice TD20 o TD1?), l'Agenzia ha risposto che in questo caso il tipo di documento da utilizzare è il TD1. I documenti con i codici TD20 sono quelli relativi alle fatture ex articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997. Quanto sopra esposto è stato commentato anche a pagina 9 dell'Esperto risponde "Speciale Telefisco 2019" dell'11 febbraio 2019.

    • Quesito con risposta a cura di

      Albino Leonardi

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