DIFFERIMENTO DEI BENEFICI SE C'È MATERNITÀ ANTICIPATA
Una ditta individuale ha in forza una dipendente per la quale fruisce dello sgravio ex legge 407/1990 (per assunzioni di soggetti disoccupati). Nel periodo dal 9 gennaio al 28 maggio 2014 la dipendente era in astensione per maternità a rischio, mentre la maternità obbligatoria è durata dal 29 maggio al 29 ottobre 2014. Per il periodo gennaio-ottobre 2014 è stata chiesta all'Inps la sospensione dello sgravio e i contributi sono stati versati interamente. La ditta ha chiesto all'Inps il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici, ma l'istituto ha accolto la richiesta per soli cinque mesi.La ditta ha diritto al differimento temporale di 10 mesi di sgravio non utilizzati? A nostro parere, non trattandosi di assenze volontarie (in quanto la dipendente, a rischio, era costretta a fruire della maternità anticipata) la ditta ha diritto a fruire di tutti i 36 mesi di agevolazione.
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