Così l'associazione culturale ricorre al lavoro occasionale
Un'associazione culturale senza scopo di lucro ma non rientrante nel Terzo settore, in quanto i ricavi provengono da attività commerciali, si avvale di collaboratori i cui compensi rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 67, comma 1, lettera m), Dpr 917/1986 e pertanto esenti da contribuzione Inps. Questa stessa associazione potrebbe anche avvalersi di prestazioni occasionali rese da professionisti non titolari di reddito autonomo perché lavoratori dipendenti. Si chiede se per questi ultimi si rendono applicabili le regole ex articolo 1, commi 342 e 343, legge 197/2022, di Bilancio per il 2023, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, fermo restando il limite di 5mila euro.
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