Compravendita e locazioni

    Contratti di locazione liberi, autonomia sul riparto spese

    GA

    In un contratto di locazione stipulato a norma dell’articolo 2, comma 1, della legge 431/1998, sono poste a carico dell’inquilino le spese risultanti dal consuntivo, e a carico del locatore le spese per i lavori straordinari deliberati dai condòmini. Si precisa che nel consuntivo sono riportate le spese ordinarie, ricorrenti, necessarie per il funzionamento di un condominio, nonché le spese di manutenzione ordinaria. Queste ultime comprendono, in generale, oltre ai canoni di manutenzione, riparazioni, sostituzioni di componenti, aventi una piccola incidenza di spesa; se taluna di esse, tuttavia, non dovesse avere il carattere della ordinarietà, sarà a carico del locatore. Per la manutenzione dell’immobile locato si applica l’articolo 1576 del Codice civile. Chiedo il parere dell'esperto sul riparto delle spese illustrato.