Condotta idrica, detrazione per opere nelle pertinenze
Sono un amministratore di condominio e in uno degli stabili che amministro, lungo una strada condominiale privata, abbiamo fatto fare una nuova condotta idrica. L'opera è stata realizzata dopo una delibera assembleare e il costo è stato ripartito in base ai millesimi di proprietà. Per pagare, il condominio ha eseguito dei bonifici parlanti. La posa della condotta è stata effettuata dalla società che poi effettuerà l'allaccio idrico a ciascun condomino e ciascuno di essi pagherà a parte e singolarmente per l'allaccio. La società in questione sostiene che il condominio non può beneficiare dell'agevolazione di cui all'articolo 16-bis Dpr 917/98 in quanto l'opera rimane di proprietà della società esecutrice dei lavori, seppur realizzata su suolo privato condominiale, e che la stessa società ha sottoscritto con il condominio un accordo bonario atto a consentire la servitù di passaggio della condotta idrica sul fondo del condominio. È corretto? I condomini possono comunque fruire dei benefici ex articolo 16-bis del Tuir?
Quesito con risposta a cura di
Marco Zandonà
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