Ccnl Tessili Abbigliamento, «Egr» o indennità sostitutiva
Con riferimento al Ccnl Tessili Abbigliamento Pmi, vorrei sapere se l'elemento di garanzia retributiva previsto all'articolo 12-bis, di 240 euro, si deve aggiungere, a quanto previsto come indennità sostitutiva di 110 euro, dall'articolo 12-ter, o se le due somme sono alternative tra loro. Inoltre, in caso di mancata adesione alla bilateralità e alla sanità integrativa (articoli 13 e 14), si deve corrispondere, quale elemento retributivo aggiuntivo, solo l'importo di 25 euro, oppure quello di 25 + 25 euro, con riferimento all’una e all'altra voce?
Quesito con risposta a cura di
Ornella Lacqua
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