Buoni pasto in esenzione se offerti alla generalità dei dipendenti
L'articolo 51 del Dpr 917/1986 al comma 2 lettera c prevede che non concorrono alla formazione del reddito «le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo di 4 euro o 8 euro nel caso siano rese in formato elettronico», meglio conosciute come buoni pasto o ticket restaurant. La circolare 326/1997 subordina l'esenzione fiscale a condizione che i buoni pasto vengano offerti alla generalità dei dipendenti o a una categoria omogenea dei lavoratori. Mentre nelle successive lettere d, d-bis, f-bis, etc. il legislatore è assolutamente esplicito nel condizionare l'agevolazione a simile condizione, non si comprende sulla base di quale ragionamento, nel silenzio della legge, l'agenzia delle Entrate ci dice che anche i buoni pasto vanno offerti alla generalità dei dipendenti. Chiediamo un chiarimento rispetto a questo aspetto.
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