Bonus pubblicità: il revisore può attestare «senza visto»
L'articolo 4, comma 2, del Dpcm 16 maggio 2018 prevede che l'effettuazione delle spese, al fine di godere del bonus pubblicità, deve risultare da un'attestazione che può essere rilasciata:1) dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a, e 3 del Dlgs 241 del 1997, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali;2) dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti in base all'articolo 2409-bis del Codice civile.Una società esonerata dall'obbligo di nomina del revisore legale dei conti può chiedere l'attestazione a un revisore legale dei conti, iscritto al Registro dei revisori legali tenuto dal Mef, anche se questo professionista ha scelto di non rilasciare il visto di conformità per dichiarazioni fiscali? Oppure il soggetto di cui al punto 2) deve intendersi come il revisore legale dei conti nominato per il controllo contabile di quella società, il quale, in tale veste, può attestare il sostenimento delle spese pubblicitarie?
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