Accesso al forfettario: conta il reddito da amministratore
In merito ai requisiti per accedere al regime forfettario, l'articolo 1, comma 57, lettera d-bis, della legge 190/2014 (di Stabilità per il 2015) dispone che non possono avvalersi del regime «i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato». La verifica (del superamento della soglia di 30.000 euro) dev'essere, invece, effettuata nel caso il cui il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente, ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre (circolare 10/E/2016). Premesso ciò, un soggetto che l'anno precedente è stato licenziato a settembre come dipendente, e a novembre ha cominciato a percepire un compenso mensile come amministratore in un'altra società, soggiace alla verifica del requisito del superamento della soglia dei 30.000 euro per accedere al regime forfettario?
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