Abbattimento barriere architettoniche, deroga prevista dal DM 236/1989
Il condominio vorrebbe sostituire un vecchio ascensore, realizzato nei primi anni ’70, obsoleto per dimensioni, meccanica e con la doppia porta per l'accesso, con un nuovo impianto nel quale si prevede l’aggiunta di una fermata e di tutte le opere necessarie per il completo abbattimento delle barriere architettoniche nel percorso che si estende dalla pubblica via agli appartamenti dei vari piani dello stabile. La profondità della nuova cabina ascensore sarebbe maggiorata dagli attuali 70 cm a circa 100 cm anziché i 120 cm previsti dalla norma, in quanto il vano ascensore non può essere ampliato oltre, per motivi strutturali dell'edificio. Si chiede se questo caso possa rientrare nella deroga prevista dal DM 236/1989 al fine di consentire l’applicazione delle agevolazioni fiscali richiamate in premessa riconducibili all’IVA al 4% e allo sgravio fiscale del 75% sulle spese sostenute dal condominio per l’esecuzione delle predette opere. Nel seguito si richiamano i riferimenti normativi individuati : - Art.7 comma 5 del DM 236/1989 - Art.3 comma 1 lettera d) del DPR 380/2001
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