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14361 quesiti trovati
Accertamento e Riscossione
Si chiede se sono compensabili le somme dovute entro il 31 marzo 205 per effetto dell'adesione al ravvedimento speciale 2018-2022 e, analogamente, se sono compensabili le imposte dovute a seguito dell'adesione al concordato preventivo biennale quali la maggiorazione del secondo acconto 2024 o l'imposta sostitutiva (10-12-15 per cento) sull'incremento reddituale rispetto all'anno precedente.
Premesso che il versamento errato delle imposte da regolarizzazione del magazzino sia ravvedibile, vorrei sapere quali sono i codici tributo da utilizzare. In particolare, volendo ravvedere il versamento avente codice 1736, quali sono i codici da utilizzare per la sanzione e gli interessi?
Bonus edilizi
Abito in un condominio costruito nel 1968 con abitabilità concessa nel 1969. Vorremmo sostituire l'ascensore e installare un montascale fruendo del bonus del 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche. In sede di predisposizione della pratica, il tecnico ha rilevato una difformità sull'altezza dell'intero palazzo di circa 1,40 metri in più. Vorrei sapere se possiamo procedere ugualmente al rinnovo dell'ascensore pur in presenza di questa difformità.
Una Srl che commercia infissi dichiara correttamente all'agenzia delle entrate, già da anni, l’attività prevalente avente codice Ateco e nel modello Redditi Sc relativo al 2023 ha presentato l'Isa DM11U con punteggio 10 aderendo al Concordato per gli anni 2024 e 2025. Alla Cciaa (Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.), invece, risultava ancora come prevalente la vecchia attività artigianale, per cui soltanto nel 2023, con decorrenza 1° gennaio, è stata comunicata la variazione dell'attività attività prevalente. Ritenete che ai fini del Concordato si debba far riferimento esclusivamente all'attività effettivamente svolta e comunicata all'Agenzia, oppure la variazione alla Camera di commercio rischia di diventare causa di decadenza?
Vivo in un Comune inserito nella lista delle zone terremotate in seguito agli eventi sismici avvenuti in Romagna nel settembre 2023, e sono proprietario di un'unità abitativa in un condominio del 1918 soggetto a vincolo. La Cilas (Comunicazione inizio lavori asseverata-superbonus) è stata presentata prima dell'ottobre 2024 e ora sta arrivando il benestare della Soprintendenza per avviare i lavori. Vorrei sapere qual è l'aliquota di detrazione applicabile nel mio caso.
Ho apposto il visto di conformità a un condominio per la cessione del credito d'imposta del 90% per gli anni 2020 e 2021 e del 50% per altri lavori di ristrutturazione. Il mandato prevedeva la possibilità di applicare lo sconto in fattura anche per l'apposizione del visto di conformità ma il compenso non è stato pagato negli anni di vigenza dell'agevolazione e l'amministratore del condominio intende pagarlo solo ora. Non essendo in vigore l'agevolazione fiscale del bonus facciate, e trattandosi di interventi che a oggi possono accedere al credito d'imposta per ristrutturazione ex articolo 16-bis del Tuir, (Dpr 917/1986), è corretto emettere fattura per il visto di conformità e applicare lo sconto in fattura al 50% oppure il visto non è più detraibile neanche con l'aliquota inferiore?
Ho aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2024 -2025 partendo da un reddito fiscale 2023 depurato di perdite su crediti ed eventi straordinari. Il reddito che l'agenzia delle Entrate mi ha proposto per il biennio, dev'essere anch'esso depurato da questi elementi o può essere raggiunto anche da una plusvalenza?
Iva
Un contribuente ha registrato, a inizio 2020, fatture di acquisto di competenza 2019 indicando il relativo importo nella Lipe (liquidazione periodica) di gennaio 2020 anziché, come sarebbe stato corretto, in quella di competenza di dicembre 2019. Ha quindi inviato la dichiarazione Iva 2020 (per il 2019) senza il credito derivante da quelle fatture, credito che invece è stato indicato nel modello Iva 2021 relativo al 2020. A fronte di un avviso di compliance per l'anno d'imposta 2020 (che rileva il credito non spettante) il comportamento da adottare dovrebbe consistere nell'invio delle dichiarazioni integrative Iva 2020 e 2021 indicando i valori corretti e pagando le sanzioni per Lipe e dichiarazioni errate. Sottolineo che, nei due anni, l'importo dell'imposta non varia ma è solo sbagliata la competenza. Ritenete che il comportamento ipotizzato sia corretto?
Un amministratore di condominio non ha inviato entro il 4 aprile 2024 (data così prorogata rispetto al 16 marzo) i dati relativi alle spese sostenute nel 2023 dal condominio, relativo all'intervento di recupero del patrimonio edilizio. Nessun condomino ha portato in detrazione la spesa sostenuta dal condominio per la quota millesimale di propria competenza. Si chiede se l'invio della comunicazione all'agenzia delle Entrate possa essere fatto entro il 16 marzo 2025 senza il pagamento di alcuna sanzione e se i condòmini potranno portare in detrazione la spesa nel modello Redditi Pf 2025 per le restanti 9 rate, avendo perso la detrazione della prima rata non inserita nel modello Redditi Pf 2024.
Dichiarazione dei redditi
Un coniuge titolare di pensione sociale pari a 3.600 euro annui può essere a carico dell'altro coniuge ex artigiano in pensione?
Per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, l’agenzia delle Entrate ha fornito degli importi al fine di aderire al ravvedimento per il periodo 2018-2022 e, in base alla risoluzione 50/E/2024 sono stati indicati dei codici tributo per l’effettuazione del versamento dell’imposta sostitutiva ex articolo 2-quater del Dl 113/2024. Si afferma che i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno aderito al concordato preventivo biennale, verseranno l’imposta sostitutiva delle imposte utilizzando il codice tributo 4075, e l’imposta sostitutiva dell’Irap utilizzando il codice tributo 4076. Se il soggetto che ha aderito al Cpb è una società di persone, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con codice tributo 4075, dev'essere versata direttamente dalla società o dai soci in relazione alla loro quota di partecipazione nella medesima società?
Sono proprietario di un complesso immobiliare a uso produttivo composto da due edifici adiacenti con diversa funzione (palazzina uffici e capannone manifattura), ma accatastati in un'unica particella. Nel 2019 avevo beneficiato dell'ecobonus per lavori riguardanti la sola palazzina uffici. Oggi vorrei effettuare altri lavori coibentando la copertura del capannone. Se procedo al frazionamento prima dell'inizio di quest'ultima opera posso beneficiare di un nuovo massimale ecobonus di 60mila euro?
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