L'esonero contributivo per le madri di tre figli
Nel caso di una lavoratrice assunta in sostituzione di maternità nel 2024, il cui contratto, nel 2025, è stato trasformato con la formula del tempo indeterminato, si può applicare l’esonero contributivo madri, previsto dalla legge di Bilancio per il 2024, n. 213/2023? Al momento dell'assunzione la dipendente aveva già tre figli (di cui uno tuttora minorenne), ma non percepiva l’esonero, in quanto il rapporto non era a tempo indeterminato, e il dubbio sorge in quanto il messaggio Inps 401/2025 precisa che la norma «può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui la nascita (o l’affido/adozione) del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025-2026». In questo caso la condizione dei tre figli era preesistente, ma nel 2025 si è concretizzato il requisito relativo al rapporto a tempo indeterminato. Si può quindi applicare già da ora l’esonero 2024, oppure si dovrà attendere l’operatività di un nuovo esonero, relativo al 2025, considerando, in ogni caso, che la dipendente ha un reddito inferiore ai 40.000 euro previsti dalla nuova disposizione?
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